Il consenso informato non può presumersi se l’opuscolo informativo è generico e incompleto
Il consenso deve essere pienamente consapevole e completo, ossia deve essere “informato”, dovendo basarsi su informazioni dettagliate fornite dal medico, ciò implicando la piena conoscenza della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili negative.
Non adempie all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo consenso informato il medico il quale ritenga di sottoporre al paziente, perché lo sottoscriva, un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.
Il medico deve informare correttamente il paziente e fornirgli dettagliate informazioni sulla natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati, delle possibili conseguenze negative e il consenso informato non può provenire dalla consegna al paziente di un modulo generico da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente medesimo abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.
Questo è il principio che emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2177/2016, la quale consente di fare qualche riflessione sulla responsabilità civile connessa all’attività medico chirurgica.
Corte di Cassazione n. 2177/2016
Il fatto
Una paziente si è rivolta al giudice ordinario con domanda risarcitoria, in quanto dopo essersi sottoposta ad un intervento chirurgico al fine correggere la miopia, ha iniziato ad avere un peggioramento del visus visivo.
La domanda risarcitoria si basava tra l’altro, sull’assunto della non adeguata informazione sulla natura dei rischi dell’intervento chirurgico, nel senso che la paziente non avrebbe manifestato la sua volontà a farsi operare se avesse avuto piena cognizione di eventuali complicanze.
Il medico avrebbe consegnato alla paziente un opuscolo informativo, relativo all’intervento da effettuare, incompleto.
La decisione
Punto focale su cui è stata impostata la decisione di legittimità in rassegna è il consenso informato, che altro non è che l’accettazione espressa da un paziente a sottoporsi ad un trattamento sanitario, in maniera libera, e non mediata dai familiari, dopo essere stato informato sulle modalità di esecuzione, i benefici, gli effetti collaterali e i rischi ragionevolmente prevedibili, l’esistenza di valide alternative terapeutiche.
L’informazione costituisce una parte essenziale del progetto terapeutico, dovendo esistere anche a prescindere dalla finalità di ottenere il consenso.
L’obbligo del consenso informato è sancito dall’articolo 32 della Costituzione, dalle legge 833/1978, dal codice deontologico medico e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Il giudice di legittimità ha ritenuto di ribaltare la pronuncia di appello, sfavorevole alla paziente, perché non c’è stata corretta valutazione delle modalità e dei caratteri del consenso informato, il quale deve essere personale, specifico, esplicito, reale ed effettivo.
Il consenso si definisce informato proprio perché è obbligo del medico fornire al paziente informazioni dettagliate sulla natura dell’intervento chirurgico, dei suoi rischi e sulle eventuali conseguenze negative.
Il depliant informativo, sul quale è stato espresso il consenso, si è mostrato in deficit comunicazionale, in quanto una corretta informazione deve essere personalizzata, comprensibile,veritiera ed esaustiva.
Personalizzata nel senso di essere adeguata sia alla situazione di salute, psicologica, culturale e linguistica del paziente, sia all’età e alla condizione di capacità cognitiva.
Comprensibile in quanto deve essere trasmessa attraverso un linguaggio semplice e chiaro; deve essere veritiera, cioè corrispondere alle effettive condizioni di salute del paziente e alle concrete implicazioni dell’atto clinico proposto.
Infine deve essere esaustiva: finalizzata a fornire le notizie inerenti l’atto sanitario proposto nell’ambito del percorso di cura intrapreso e al soddisfacimento di ogni quesito specifico posto dal paziente.
Altro aspetto che emerge dalla pronuncia in rassegna, inoltre, riguarda le qualità personali del paziente: l’informazione deve, cioè, sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.
Conclusioni
La sentenza non fa altro che tutelare il diritto alla salute, costituzionalmente garantito, il principio dell’inviolabilità della persona e la tutela dell’integrità psico-fisica dell’essere umano. Considerata l’impossibilità oggettiva di curare una persona senza violarne l’integrità psicofisica, a legittimare la liceità dell’attività medica è il consenso del paziente che deve essere rilasciato in forma libera e sulla base di una corretta informazione fornita dal professionista medico.
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