Intervento malriuscito: pagano tutor e specializzando
tratto da Il Sole 24 ore Sanità, Sentenze. di Paola Ferrari 25 marzo 2016.
È connotato da colpa grave e costituisce danno erariale e disciplinare il comportamento del tutor della clinica universitaria che deleghi a eseguire un intervento un medico frequentatore o specializzando privo del titolo, anche se con competenze adeguate. Questa è l’opinione dei giudici della sezione Toscana della Corte dei conti espressa nella sentenza n. 58/2016 del 9 marzo.
Connotato da colpa grave e costituisce danno erariale e disciplinare il comportamento del tutor della clinica universitaria che deleghi a eseguire un intervento un medico frequentatore o specializzando privo del titolo, anche se con competenze adeguate. Connotato da colpa grave e costituisce danno erariale e disciplinare il comportamento del tutor della clinica universitaria che deleghi a eseguire un intervento un medico frequentatore o specializzando privo del titolo, anche se con competenze adeguate. sentenza n. 58/2016
Il Procuratore aveva contestato al tutor e al medico dottorando, che avevano eseguito l’intervento, un danno arrecato all’ente quantificato in complessivi euro 492.996.
Negligenze e incompetenze
La Corte dei conti, valutata la situazione, ha accolto solo parzialmente la domanda considerando il fatto come grave negligenza che aveva determinato la decisione dell’azienda sanitaria universitaria di giungere a un accordo con i parenti della defunta, ma in considerazione della concorrenza causale degli altri aspetti concomitanti ravvisati nella gestione complessiva dell’azienda che nel tempo aveva sempre tollerato comportamenti simili, la Corte ha ritenuto di applicare il potere riduttivo, condannando il dottorando al risarcimento di euro 20mila e di euro 45mila a carico del tutor.
Negligenze e incompetenze
Secondo l’accusa, la paziente era deceduta in seguito alle complicanze di un intervento di “ernia discale lombare”, la quale aveva delegato come primo operatore un medico che non solo aveva malamente eseguito l’intervento, ma addirittura non possedeva alcun titolo per la sua esecuzione, atteso che lo stesso era un mero frequentatore, presso la clinica universitaria, di un dottorato triennale di ricerca in patologia vascolare tratto testa-collo, diversa rispetto a quella specifica per l’intervento eseguito.
In sede di primi accertamenti, la Direzione aziendale aveva appurato che il tutor aveva autorizzato il dottorando sulla base della convinzione che gli fosse utile «una conoscenza e formazione teorica e pratica delle patologie di tutta la colonna vertebrale».
Il medico inoltre risultava adeguato dal momento che aveva già in curriculum cinque anni di specializzazione in neurochirurgia e tre di dottorato, in ragione dei quali aveva già effettuato «da solo o con l’affiancamento di specializzandi e/o di professori associati della struttura ben 374 interventi su pazienti ricoverati». Come si legge nella sentenza: «Interventi tutti a perfetta conoscenza dell’Azienda, del direttore sanitario e comunque della struttura sanitaria senza che fosse sollevata alcuna obiezione e/o contestazione da parte di tutti gli organi direttivi». Nello specifico di quell’intervento, inoltre, non erano stati commessi errori ed era stato eseguito secondo le linee guida (circostanza avvalorata dalla consulenza tecnica in ambito penale che mandò assolti i medici).
Le competenze tecniche adeguate, secondo i giudici, non esimevano i medici da responsabilità conseguente alla violazione consapevole di precisi, puntuali, quanto inequivoci, obblighi di servizio rispetto ai quali i due medici si erano discostati dal modello procedurale previsto, anzi rivendicando, la giustezza consuetudinaria di tale divergente procedura, la cui violazione non può trovare giustificazione nell’asserita sua costante conoscenza da parte degli organi di vertice dell’Azienda ospedaliera.
E proprio tale scostamento dal modello comportamentale previsto ha esposto la stessa Azienda alla rivalsa risarcitoria prospettata dagli eredi della defunta, risolta in sede transattiva e in proceduta temporalmente ravvicinata anche in conseguenza di questa oggettiva posizione di manchevolezza da parte della struttura.
Abbiamo selezionato questa sentenza della corte di cassazione per affrontare e porre una riflessione piuttosto ampia sulle competenze professionali e tecniche, sulla capacità di eseguire un’operazione o intervento con delega, ma nel rispetto di evidenze scientifiche e linee guida.
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