È RESPONSABILITÀ DIRETTA DELL’INFERMIERE NELLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI
Le riforme normative dell’ultimo ventennio hanno permesso di ricavare ambiti di autonomia e responsabilizzazione diretta dell’infermiere che conducono per converso a ritenere, in alcuni casi, insussistente una responsabilità del medico per omessa vigilanza.
Rientrano certamente nell’ambito dell’esclusiva responsabilità e cura dell’infermiere le prestazioni consistenti nella somministrazione dei farmaci. In particolare, l’autonomia e la responsabilità dell’infermiere riguardano le procedure e le VALUTAZIONI necessarie per GARANTIRE la CORRETTEZZA DELL’APPLICAZIONE DELLA CURA.
La prescrizione, per contro, costituisce ancora atto proprio ed esclusivo del medico, che deve individuare la scelta del farmaco più appropriato sulla base della diagnosi e della indicazione terapeutica ritenuta più idonea al trattamento della patologia, MA L’INTERPRETAZIONE DELLA TERAPIA, COSÌ COME LA (eventuale preparazione e) SOMMINISTRAZIONE DELLA STESSA, SONO ATTI PROPRI DELL’INFERMIERE.
A fronte dell’autonoma responsabilità dell’infermiere, nell’ambito della fattispecie di somministrazione dei farmaci, ARRETRA, evidentemente, la POSIZIONE DI GARANZIA DEL MEDICO con riferimento all’obbligo di vigilanza dell’operato del predetto professionista sanitario.
(Fonte Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net)
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